IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il proprio decreto in data 22 febbraio 1993, con il quale al
Ministro  senza  portafoglio  prof.  Gian  Franco  Ciaurro  e'  stato
conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali;
  Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le  vigenti  disposizioni  recanti  attribuzioni al Ministro
stesso;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
  Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle  politiche
comunitarie  e  per  gli  affari regionali prof. Gian Franco Ciaurro,
salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli  affari
esteri,  e'  delegato  ad esercitare le funzioni di coordinamento, di
indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica,
nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a:
    a)  le  attivita'  inerenti le politiche comunitarie di carattere
generale  o  per  specifici   settori,   assicurandone   coerenza   e
tempestivita' e riferendone periodicamente alle Camere;
    b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge
9  marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione
dei regolamenti di cui all'art. 4;
    c)  l'armonizzazione  tra  legislazione  nazionale  e   normative
comunitarie, nonche' le procedure delle attivita' di adempimento agli
obblighi   comunitari,  ivi  comprese  le  pronunce  della  Corte  di
giustizia delle Comunita' europee;
    d) la definizione della posizione italiana nella formulazione  di
atti  comunitari,  anche  attraverso  la  consultazione  di operatori
privati  e  di   parti   sociali   interessati,   d'intesa   con   le
amministrazioni pubbliche competenti per settore;
    e) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee
relative  al  "Mercato interno", rappresentando l'Italia d'intesa con
il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi  di  funzionari
designati dai Ministeri interessati;
    f)  il  coordinamento  dei finanziamenti comunitari nei confronti
delle  amministrazioni,  enti  e  soggetti  destinatari,  nonche'  la
promozione  delle  iniziative  di  controllo,  verifica  ed  efficace
utilizzo delle risorse, anche intervenendo ai fini  dalla  tempestiva
disponibilita'  delle  risorse  nazionali connesse e dell'attivazione
del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della  legge
16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;
    g)   l'attuazione,  in  qualita'  di  autorita'  competente,  del
regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo
ai programmi integrati mediterranei - (PIM), nonche' dei  regolamenti
CEE  n.  2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988, CEE numeri 4253,
4254, 4255 e 4256/88 del Consiglio del 19  dicembre  1988  e  CEE  n.
4042/89   del   Consiglio   del   19  dicembre  1989,  relativi  alla
destinazione  dei   fondi   comunitari   a   finalita'   strutturali,
mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i
rapporti  con  le  autorita'  territorialmente  competenti  e con gli
organi delle Comunita' europee,  in  collegamento  con  il  Ministero
degli affari esteri;
    h) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento
ai temi e ai problemi comunitari;
    i)  la  presidenza  del comitato interministeriale per i PIM, del
comitato interamministrativo per il  coordinamento  degli  interventi
dei   fondi  strutturali  delle  Comunita'  europee  e  del  comitato
consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183,  provvedendo  alla  costituzione   della   relativa   segreteria
permanente.
  Per  quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro
e' altresi' delegato, ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo
a:
    a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  127  della  Costituzione   e   i   conflitti   di
attribuzione  tra  lo  Stato  e le regioni ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 della Costituzione;
    b) l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, anche relativamente ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    c)   l'elaborazione  di  provvedimenti  di  natura  normativa  ed
amministrativa concernenti le regioni  e  le  province  ad  autonomia
speciale,  con  particolare  riguardo  alle norme di attuazione degli
statuti;
    d) i problemi delle minoranze linguistiche  e  dei  territori  di
confine;
    e)  il  compimento  di  atti  dovuti  in  sostituzione  di organi
regionali inadempienti, nell'esercizio di  funzioni  delegate  ed  in
attuazione  di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in
collaborazione con i Ministri competenti per settore;
    f) l'attivita' dei Commissari del Governo nelle regioni,  nonche'
la  nomina  dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni
di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con  il
Ministro dell'interno;
    g)  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi
collegiali   costituiti   presso    amministrazioni    statali,    le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze  regionali  o di
rilievo  comunitario,  verificandone  e  promuovendone   l'attuazione
coordinata  da  parte  di  amministrazioni  statali,  enti pubblici e
societa' a partecipazione pubblica;
    i) la definizione di questioni inerenti l'attivita' delle regioni
di rilievo internazionale e comunitario;
    l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo, e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  ove  sia  previsto un
intervento del Presidente del Consiglio.
  Il Ministro e' inoltre delegato:
   a designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri
organismi di studio,  tecnicoamministrativi  e  consultivi,  operanti
nelle   materie   oggetto   del   presente   decreto,   presso  altre
amministrazioni ed istituzioni;
   a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro
nelle materie oggetto del presente decreto;
   a  provvedere,  nelle  predette  materie,  ad intese e concerti di
competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari  per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1993
                                                 Il Presidente: AMATO